Art. 2.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le ONLUS che si dichiarano disponibili ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, procedendo ad una verifica delle candidature pervenute. Tale verifica deve comprendere l'esame delle attitudini ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale, della idoneità delle opportunità lavorative messe a disposizione e delle risorse previste dalle ONLUS stesse per la remunerazione dei condannati ammessi a misura alternativa. La verifica, ove necessario, è attuata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia redige l'elenco, annualmente aggiornabile, delle ONLUS risultate idonee ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai sensi del comma 1. L'elenco è esposto presso tutti i centri di servizio sociale, comprese le sedi distaccate, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3.